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Carta costituzionale violata con la nuova flat tax

by | 31 Jan 2019 | Attualità, Economia | 0 comments

Facebook X Articolo 53 della Costituzione. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.                                                          […]

Articolo 53 della Costituzione. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.                                                                                                    

La fonte del diritto tributario, quello serio, è fissata dalla Carta Costituzionale con due principi fondamentali quello della capacità contributiva  e del criterio di progressività. Capacità contributiva deve essere intesa come capacità di un individuo di produrre ricchezza, attraverso il lavoro dipendete, professionale, autonomo, di impresa, di capitale ecc ecc, tale da giustificare il prelievo erariale nell’interesse collettivo. Il concetto di progressività invece è strettamente connesso alla maggiore o minore propensione a produrre ricchezza, maggiore sarà la ricchezza prodotta dal soggetto economico, maggiore sarà il prelievo erariale, e viceversa. Tale principio ha l’obiettivo di armonizzare le diverse situazioni economiche dei cittadini, sempre quindi nell’interesse collettivo. L’art 53 della Costituzione detta ed indica quindi al legislatore un orientamento ben preciso per la costruzione del diritto tributario.

Il governo del cambiamento formato da politici di indiscussa dimensione culturale, certificata dai loro titolati curricula, ha generato la famosissima flat tax, che altro non è che il vecchio regime forfettario già in vigore, ma solo per i piccoli contribuenti, naturalmente con una singolarissima rivisitazione a dir poco disastrosa. Nulla di originale insomma, ma un semplice copia ed incolla, fatto pure malissimo, di quanto già esistente. Nell’incollare ci si è dimenticati di qualche comma della vecchia norma del regime forfettario, che si ritiene, costituzionalmente rilevante. Infatti la passata disposizione denominata regime forfettario prevedeva diversi paletti per l’accesso, tra gli altri, massimali di ricavi tra i 30.000 ed  60.000 euro  a seconda poi della categoria reddituale di appartenenza, nonché il possesso di reddito di lavoro dipendete non oltre  euro 30.000,00. Quest’ultimo limite scompare con la flat tax e contestualmente viene elevato ad euro 65.000,00 il massimale di ricavi e di compensi per l’accesso, indipendentemente dalla categoria reddituale di appartenenza, di impresa o professionale. Di fatto il possesso di un reddito da natura dipendente, senza vincoli di ammontare, non è più considerato un limite di accesso. Pertanto il reddito della flat tax sconterà l’imposta fissa del 15% mentre quella da natura dipendente sarà tassato secondo i criteri previgenti nell’ipotesi di contemporanea coesistenza delle due categorie reddituali. Facciamo un esempio numerico per capire meglio. Un contribuente possiede sia un reddito di natura professionale di euro 50.700,00 che dipendente di euro 45.000,00 pertanto con le disposizione ante modifica non poteva assolutamente accedere al forfettario, per cui i due redditi si sommavano, generando imposte progressive irpef su euro 95.700, 00 (45.000+50.700). Con la flat tax invece il reddito di 50.700,00 sarà tassato al 15% quello di 45.000,00 alle normali aliquote Irpef.

Ecco la tabella:

Categorie reddituali Tassazione reddito Tassazione solo Tassazione solo reddito
 complessivareddito dipendenteProfessionale Flat tax
Compensi               65.000,00                    65.000,00
Costi–              14.300,00–                  14.300,00
Imponibile professionale netto               50.700,00                              –                    50.700,00
Reddito da natura dipendente               45.000,00                 45.000,00
Contributi previdenziali a detrarre–                5.070,00–                    5.070,00
Totale reddito               90.630,00                  45.000,00                     45.630,00
Imposta               32.141,00                  13.058,00                       6.844,50
Addizionale regionale                  1.840,00

                      914,00

0

Addizionale comunale                     725,00                       360,00 0
Totale imposte                34.706,00                  14.332,00                       6.844,50
In percentuale                      38%                   32%               15%

 

Tabella di sintesi e riepilogo:

Situazione precedente 
Reddito complessivo  90.630,00
 Imposte complessive (A)    34.706,00
  
Situazione attuale 
Reddito complessivo  90.630,00
 Di cui euro 45.630 tassato con Flat 15%     6.844,50
 Di cui tassato con progressività   14.332,00
Totale imposte con nuovo regime B  21.176,50
Imposte risparmiate A-B  13.529,50

 

In percentuale le imposte con il nuovo regime saranno del 23% sul complessivo reddito percepito di 90.630,00 invece che del 38%.

Ma allora il principio della progressività dove è celato nella nuova citata norma? Non solo. A parità di categoria reddituale, quello con la flat tax del 15% è esonerato dal pagamento delle addizionale regionali e comunali, togliendo di fatto anche le risorse agli enti locali, viceversa quello in regime ordinario dovrà pagare anche per l’esentato. Ancora. La nuova flat tax ha generato effetto lesivo della concorrenza. Infatti il regime della flat tax prevede l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto, con un alleggerimento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali. Ciò provoca un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto ad un diverso contribuente, ma possessore della stessa categoria reddituale, che non potendo accedere alla flat è costretto ad emettere fattura con iva. Di fatto è obbligato a praticare prezzi più alti. Violazione del principio della libera concorrenza art.41 della Carta. Chi sa chi pagherà il conto di questa sciagurata riforma. Certo i dotti governanti sostengono di aver ridotto le imposte, si certamente ma solo per una fetta, privilegiata è dir poco, categoria di contribuenti, generando disastri rilevanti per gli esclusi. La nuova flat ha procreato, come visto, solo sperequazioni costituzionalmente rilevanti. I possibili rimedi eccoli:

  1. Presentare istanza di rimborso per le imposte pagate in più per gli esclusi dalla flat tax; (art. 38 Dpr 602/73);
  2. Attendere 90 giorni;
  3. Presentare ricorso in Commissione Tributaria di competenza sollevando l’illegittimità costituzionale.

In bocca al lupo!!

 

 

 

 

Fonti. Art. da 54 a 87 della legge 190/2014 cosi come modificata dalla legge di bilancio n° 145 del 30 dicembre 2018.

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Marco Del Giudice

Il mio motto: Mai prua al vento. Appassionato di Diritto Tributario ed economia Dottore commercialista e Revisore dei Conti Enti Pubblici e Privati, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Nola Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà Federico II di Napoli tesi di laurea in Diritto Tributario. Svolge la libera professione dal 1995, titolare di Studio Tributario in Castello di Cisterna (Na)
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