Facebook X Col novo signor rimane l’antico diceva Manzoni nella sua tragedia Adelchi. E’ il caso di citarlo. Cambia infatti denominazione l’Agente della Riscossione Equitalia ma non la sostanza. Già nel corso del decennio di nefasta vita, l’agente di riscossione ha cambiato innumerevoli volte denominazione. Chi si ricorda della Gestline, divenuta poi Equitalia, ancora in Equitalia […]
Col novo signor rimane l’antico diceva Manzoni nella sua tragedia Adelchi. E’ il caso di citarlo. Cambia infatti denominazione l’Agente della Riscossione Equitalia ma non la sostanza.
Già nel corso del decennio di nefasta vita, l’agente di riscossione ha cambiato innumerevoli volte denominazione. Chi si ricorda della Gestline, divenuta poi Equitalia, ancora in Equitalia Polis, ancora Equitalia Sud Centro e Nord ed infine Equitalia Servizi ma per il cittadino nulla è cambiato.
Anche con quest’ultima trasformazione annunciata dal Governo, nulla cambierà per noi comuni cittadini, compresa la pubblicizzatissima rottamazione delle cartelle, a parere dello scrivente, non rappresenterebbe nessun condono o sconto tributario ma semplicemente, il rispetto normative imperative ben definite.
Vi faccio capire perché. La cartella è formata da tre voci: il tributo, la sanzione, e gli interessi legali sul tributo, decorrenti dalla data di presunto pagamento alla data della formazione del ruolo. La sommatoria delle tre voci genera il totale cartella o ruolo. Se il contribuente paga nei 60 giorni dalla notifica nulla cambia, ma se invece il contribuente onora la cartella dopo i 60 giorni scattano gli interessi di mora, calcolati sul totale della cartella o ruolo. Ma il totale della cartella o ruolo contiene la sanzione e gli interessi del tributo, quindi anche sulla sanzione l’agente della riscossione calcola gli interessi di mora.
L’artt. 2 comma 3 ed art. 8 Dlgs 472/92 nonché l’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 dicono che la sanzione non produce interessi. E’ una violazione di fatto, ma c’è dell’altro. L’agente della riscossione, infatti, applica poi l’aggio, che rappresenta il guadagno per la tenuta del servizio della riscossione che essendo stabilito in misura percentuale può essere paragonato ad un tasso di interesse. E’ vero nel corso degli anni l’aggio di riscossione ha avuto notevoli ribassi, ma la modalità su cui viene calcolato è sempre la stessa, si calcola infatti dopo gli interessi di mora. In partica l’equazione matematica è la seguente: (Tributo+sanzioni+interessi legali) X interessi di mora X numero di giorni di ritardo x la percentuale dell’aggio.
La rottamazione di Equitalia annunciata da Governo prevedrebbe, il testo della riforma non è ancora ben noto, l’eliminazione dei soli interessi di mora applicati sul totale cartella, ma l’applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni non è già vietata dalla vigente normativa? Ma di che sanatoria parliamo!
Vediamo con gli esempi i diversi scenari che la riforma potrebbe prevedere, come le successive tabelle evidenziano:
Da notare come il concessionario della riscossione ha calcolato gli interessi di mora sulle sanzioni e sugli interessi del tributo, anch’essi vietati. Gli interessi non possono produrre altri interessi l’art. 1283 del c.c. lo vieta.
In questo caso se passasse la sanatoria con l’eliminazione dei soli interessi di mora applicati sulle sanzioni e sugli interessi il risparmio sarebbe solo di 8.031,00 ( differenza del totale tabella A e totale tabella B) e quindi ci troveremmo ad un paradosso che il governo ricorra ad una sanatoria per consentire al concessionario di applicare la legge!
Allora in tale ingarbugliatissimo contesto prospettato dalla sanatoria delle cartelle, gli scenari sono due: o ci troviamo di fronte ad una finta sanatoria, qualora la norma prevedesse l’eliminazione dei soli interessi di mora calcolati sulla cartella; o il caso ancora peggiore, ad un vero e proprio condono qualora la norma prevedesse non solo l’eliminazione degli interessi di mora, ma anche la totale cancellazione delle sanzioni a tutto vantaggio quindi dei soliti furbetti del fisco.La tabella C farebbe emergere un notevole risparmio con l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora che si aggirerebbe intorno al 50% del valore iniziale Tabella A. Ma se fosse varata la rottamazione delle cartelle come l’esempio della tabella C e quindi con l’eliminazione non solo degli interessi di mora, ma anche delle sanzioni, ci si pone di fronte ad un problema di giustezza tributaria. Infatti al contribuente virtuoso, che ha sempre onorato le cartelle, con la classica rateazione, pagando sempre nei termini, dovrebbero essere restituiti gli importi già pagati a titolo di sanzioni ed interessi e contenuti nelle rate, per il principio di giustezza tributaria appunto. Ma non mi pare che la riforma preveda detta restituzione.
Il contribuente saprà come muoversi solo dopo l’emanazione delle circolari attuative.
Il mio motto: Mai prua al vento.
Appassionato di Diritto Tributario ed economia
Dottore commercialista e Revisore dei Conti Enti Pubblici e Privati, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Nola Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà Federico II di Napoli tesi di laurea in Diritto Tributario. Svolge la libera professione dal 1995, titolare di Studio Tributario in Castello di Cisterna (Na)