
Peppeniello……quei condoni diventano 10!
La Legge di bilancio n° 145/2018 del 30/12/2018 ha stabilito che i contribuenti in difficoltà economica possono pagare il 16%, 20% od il 35% del debito erariale, sempre senza sanzioni ed interessi, in funzione del reddito certificato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, I.S.E.E. anche se decaduti dalla precedenti rottamazioni e\o condoni.
Una sorta di ultima possibilità insomma per aderire alle sanatorie. La legge detta poi un altro vincolo, oltre a quello delle difficoltà economica, e cioè che le cartelle da stralciare debbano essere solo quelle derivanti da imposte ed iva dichiarate e non pagate ai sensi dell’art. 36 bis Dpr 600/73 e 54-ter del Dpr 603/72, oltre ai contributi previdenziali, per le annualità 2000-2017 e già affidati all’Agente della Riscossione.
Non sono ammessi gli altri tributi iscritti a ruolo. Si ravvisano da subito rilevanti sperequazioni, dal momento che non sono stati ammessi al saldo e stralcio i cosiddetti avvisi bonari. Possono essere stralciati solo quelli già affidati all’agente della riscossione, già diventati ruolo o cartella quindi. Non mi pare che la norma preveda, poi, annullamenti di detta sanatoria in caso di presentazione al concessionario della riscossione di Isee alterati. Come sempre un bel pasticcio.
D’altra parte cosa si può pretendere quando le norme sono scritte in fretta e male. E’ naturale che si rafforza solo il rovescio tributario non il Diritto Tributario.