
La nuova irpef
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Scade il 30 aprile il termine per poter beneficiare della rottamazione delle cartelle anche in pendenza di istanze precedenti i cui pagamenti non sono stati effettuati.
Riaperti per tutti i termini per aderire alla Rottamazione ter. Il decreto semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 ha introdotto nuove opportunità in materia di Definizione agevolata, la cosidetta rottamazione ter.
Il Decreto Semplificazioni consente infatti, l’accesso anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018, nonchè le rate precedenti scadenti a luglio settembre ed ottobre 2018. In questo caso, ripresentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 si potrà ri-beneficiare e per la terza ed ultima volta, dello sconto sui debiti affidati all’ Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza versare sanzioni ed interessi di mora, o maggiorazioni previste dalla legge per le multe stradali.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo, ma max in 3 anni e termina nel mese di novembre del 2021. Sale invece a 18 il numero delle rate per chi era in regola con il pagamento delle precedenti rottamazioni con scadenza il 2023, un regalo previsto dal decreto semplificazione per i “rottamatori virtuosi”.
Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione c’è on line la guida con i modelli. Interessante il servizio “Fai DA te” che consente la compilazione on line della domanda di rottamazione ter. E’ un servizio anche senza registrazione basta uno scanner ed un pc e la domanda è compilata.
Il 30 aprile scade anche il termine per la presentazione della rottamazione Saldo e stralcio, prevista però solo per le cartelle derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, conseguenti cioè da imponibili dichiarati ma non pagati, compresi i contributi previdenziali. Il saldo e stralcio prevede l’abbattimento non solo delle sanzioni e degli interessi ma anche del tributo in funzione dell’Indicatore della situazione economica ISEE purchè non superiore a 20 mila euro.
In particolare possono beneficiare del “Saldo e stralcio” le persone fisiche con i seguenti requisiti così differenziato:
Contribuenti con ISEE fino a 8.500 euro pagano il 16% del tributo e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
Contribuenti con ISEE da 8.500,01 ad 12.500,00 euro pagano il 20% del tributo e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
Contribuenti con ISEE da 12.500,01 a 20.000,00 euro pagano il 35% del tributo e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
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