
La nuova irpef
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Il credito d’imposta di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica design ed ideazione estetica, si realizza attraverso il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico e si pone come obiettivo di accrescere l’insieme delle conoscenze ed utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni innovative. Con il termine R&S, dal punto di vista del produttore di beni o servizi, ci si riferisce a quelle attività realizzate con il proposito di scoprire o sviluppare nuovi prodotti, incluse versioni migliorate di prodotti esistenti, o la scoperta e l’implementazione di nuovi o più efficienti processi di produzione.
La normativa specifica che tutte le imprese possono realizzare progetti di ricerca, ma è chiaro che il settore manifatturiero, quello sei servizi Ict ed il biomedicale in generale, rappresentano un bacino naturale per realizzare progetti di ricerca. In linea di massima anche le imprese della grande distribuzione possono realizzare progetti di ricerca, ma è chiaro che occorrono obiettivi da perseguire ben precisi e non generici e banali, naturalmente e preferibilmente con l’ausilio di dipartimenti universitari che possono indirizzare progetti di ricerca mirati e precisi. Diversamente diventa sottilissimo il confine tra la non spettanza e l’inesistenza con tutto quello che ne consegue, come vedremo nel presente scritto.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ma non solo. Infatti, è obbligatoria la relazione tecnica ed il prospetto di sintesi del progetto. Sono quindi tre gli elementi da fornire in caso di verifica degli enti preposti. Così in dettaglio:
La carenza di uno solo di detti elementi rende inesistente il credito e quindi in caso di superamento della soglia di euro 50.00,00, l’utilizzo del credito rappresenta un elemento penalmente rilevante.
Ai fini penali ed amministrativi è importante comprendere se si è in presenza di un credito non spettante o inesistente. Diverso è il trattamento amministrativo e penale riservato alle due fattispecie.
In caso di credito non spettante, che si realizza quando, l’attività di ricerca è stata effettivamente svolta ma risultano rendicontati costi non inerenti e/o esclusi dalla normativa.
Ad esempio, la normativa di riferimento stabilisce che il costo del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali è escluso e quindi non potrà mai essere rendicontato. L’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti se superiore ad euro 50.000,00 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
In caso di utilizzo di crediti inesistenti è prevista invece la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Il pagamento integrale, naturalmente, estingue il reato.
Ai fini amministrativi anche la sanzione è variabile. Infatti, in presenza di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti è prevista la sanzione amministrativa del 30%, mentre in caso di inesistenza del credito la sanzione varia dal 100% al 200%.
È stato predisposto il modello di riversamento, a seguito di numerosi interventi normativi subiti dall’agevolazione che ci occupa, ma è dedicato naturalmente solo al riversamento delle somme derivanti da attività di ricerca che hanno generato crediti non spettanti. In presenza di crediti inesistenti l’istanza di riversamento non è efficace quindi resta ferma la sanzione amministrativa dal 100% al 200% unitamente agli interessi, con i relativi risvolti penali.
In sintesi, per le attività di Ricerca e sviluppo è la sostanza e non la forma a dare il credito.
Ha collaborato alla redazione del presente scritto la dr.ssa Maria Palladino
Fonti:
Articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/00;
Circolare AdE:
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