Facebook X Un condono in compagnia un condono da solo in totale ne son nove e l’Italia è questa qua fi fifi fiffifififififi …….. perchè la terra dei cachi è la terra dei cachi! Calza benissimo questo motivetto, di Elio e le Storie Tese, con parole appositamente modificate, per commentare preliminarmente il decreto denominato pace […]
Un condono in compagnia un condono da solo in totale ne son nove e l’Italia è questa qua fi fifi fiffifififififi …….. perchè la terra dei cachi è la terra dei cachi!
Calza benissimo questo motivetto, di Elio e le Storie Tese, con parole appositamente modificate, per commentare preliminarmente il decreto denominato pace fiscale ma come si vedrà e commenterà verrebbe voglia di definirlo cover fiscale;
Ebbene il decreto Legge del 23 ottobre 2018 n° 119 ne ha legiferato ben nove di casi, ecco gli articoli:
- Definizione agevolata processi verbali di constatazione;
- Definizione agevolata degli atti di procedimento da accertamento;
- Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione:
- Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
- Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’unione europea;
- Definizione agevolata delle controversi tributarie;
- Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti;
- Definizione agevolata delle imposte di consumo;
- Disposizione in materia di dichiarazione integrativa speciale; (quello della manina per intenderci, ma in procinto di un completo stralcio e modifica sostanziale ndr);
In nome dell’onestà possono pure bastare! Il presente articolo non ha l’ambizione di trattarli tutti ma solo alcuni. In particolare ci concentreremo sugli articoli 3 e 4 del Dl 119 citato, cercando in particolare di trovare le possibili combinazioni risolutive e di coordinamento tra la vecchia rottamazione e la rottamazione c.d. ter. La nuova definizione agevolata dei carichi erariali è una perfetta cover della vecchia rottamazione, in perfetta linea quindi con il new deal tanto sbandierato dagli odierni governati. In dettaglio la norma dice che chi non ha pagato le rate delle rottamazioni precedenti, con esclusione di quella del 30 novembre 2018, ha tempo fino al 7 dicembre, per aderire in automatico alla rottamazione ter, pagando quindi il residuo debito in più rate ed in massimo di cinque anni con decorrenza luglio 2019. Facciamo un esempio il contribuente Pallino Pinco ha aderito alla rottamazione bis ricevendo dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni il documento di accettazione comprese le rate che può essere sintetizzato nel seguente prospetto:
Dichiarazione di adesione del 11/05/2018 prot. 2018-ADERISC-0000000
Debito oggetto di definizione agevolata euro 37.291,00
Debito da pagare per la definizione euro 30.082,31
Rif. Bollettino RAV Data scadenza Totale da pagare Ultima scadenza utile
01 31/07/2018 6.067,87 07/12/2018
02 30/09/2018 6.067,89 07/12/2018
03 31/10/2018 6.067,90 07/12/2018
04 30/11/2018 6.067,91 in rottamazione ter
05 28/02/2019 6.067,92 in rottamazione ter
TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO 30.339,49
Ciò significa, quindi, che in genarle solo il 40% dell’importo definito con la rottamazione bis potrà rientrare in automatico nella rottamazione ter con il beneficio della rateazione in cinque anni. Tutto quello scaduto al 31/10/2018, dovrà essere pagato entro il sette dicembre per potere beneficiare della rottamazione ter; diversamente chi ha aderito e non pagato si è automaticamente escluso e precluso da qualsiasi altra agevolazione compresa la rateazione. Infatti quello che viene nascosto è il coordinamento con la rateazione. La versione originale della rottamazione prevedeva la possibilità per il contribuente che aveva contestualmente presentato sia istanza di rateazione che di rottamazione di riprendersi la vecchia rateazione nell’ipotesi di omesso versamento della prima rata della rottamazione. Con la nuova disposizione non sono più possibili ripensamenti. Chi aderisce alla rottamazione ter non può più riprendere la rateazione in corso, quindi attenzione. Tale ripresa è possibile solo in due precisi casi:
- In caso di diniego della definizione agevolata;
- In caso di revoca della definizione agevolata entro il 30 aprile 2019.
L’art. 4 del Dl 119 citato parla invece di “ Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
Anche in questo caso si ascolta ancora una volta una cover, interpretata pure malissimo. Infatti la legge di stabilità dell’anno 2013, governo Mario Monti, aveva già statuito la sanatoria che prevedeva l’annullamento delle cartelle esattoriali fino ad un massimo di euro 2 mila consegnate al concessionario Gest Line o già Equitalia, entro il 31/12/1999, l’attuale norma, in perfetta armonia e sintesi con il new deal dell’energico governo, prevede invece l’annullamento di debiti erariali fino ad un massimo di mille euro del periodo 2000/2010. Ma non prendiamoci in giro!. I debiti erariali dell’anno dal 2000 al 2010 sono ormai debiti erariali che per il bilancio dello stato rappresentano juk bond, titoli spazzatura, perché crediti decaduti e prescritti ed a prescindere dall’importo. Crediti erariali rappresentati da titoli esecutivi, le cartelle, che salvo il caso in cui il concessionario della riscossione non dimostri l’interruzione dei termini, sono sostanzialmente inesigibili. Si evidenzia poi ancora che il citato articolo 4 che parla di debiti non superiori ad euro mille comprensivi di sanzioni ed interessi. Non si comprende la logica giuridica nell’ includere nel calcolo della soglia anche le sanzioni e gli interessi. La cartella[1] è composta com’è noto dal tributo dagli interessi relativi all’iscrizione a ruolo e dagli interessi, quindi solo se la sommatoria dei tre importi risulti inferiore a mille euro l’agenzia entrate riscossione provvederà in automatico allo stralcio diversamente sembrerebbe di no. Tuttavia nel caso in cui una cartella risulti composta da più ruoli anche se superiore complessivamente a mille euro il concessionario della riscossione provvederà lo stesso alla cancellazione. Ad esempio l’agente della riscossione potrebbe aver notificato nell’anno 2008 al contribuente Pallino Pinco una cartella contenente un ruolo irpef di 800,00 euro un ruolo irap di 600,00, in questo caso anche se la cartella complessivamente supera l’importo dei mille euro, potrà essere eliminata dal concessionario della riscossione.
Serenamente da un governo cosi detto del cambiamento ci si aspettava una seria riforma del sistema tributario italiano, invece no, a ben vedere ci troviamo di fronte alla stessa solfa, pure stonata; fare condoni per fare cassa secondo il principio: pochi maledetti e subito! E l’Italia è questa qua.
[1] Si veda il commento sulla composizione della cartella pubblicato in data del 24/10 e del 3/11/2016 e su detta testata giornalistica https://sopralerighe.it
Il mio motto: Mai prua al vento.
Appassionato di Diritto Tributario ed economia
Dottore commercialista e Revisore dei Conti Enti Pubblici e Privati, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Nola Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà Federico II di Napoli tesi di laurea in Diritto Tributario. Svolge la libera professione dal 1995, titolare di Studio Tributario in Castello di Cisterna (Na)