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Rottamazione di Equitalia… Il vero grande bluff

by | 3 Nov 2016 | Economia | 0 comments

Facebook X Tutto quello che c’è da sapere celato sino ad ora. L’attesa è finita. Con la pubblicazione in GU in data 24 ottobre 2016 del D.L. n° 193 del 22 ottobre 2016 intitolato Misure urgenti in materia di riscossioni sono state chiarite tutte le precedenti incertezze, con il presente articolo si evidenzieranno tutti i punti […]

Tutto quello che c’è da sapere celato sino ad ora. L’attesa è finita.
Con la pubblicazione in GU in data 24 ottobre 2016 del D.L. n° 193 del 22 ottobre 2016 intitolato Misure urgenti in materia di riscossioni sono state chiarite tutte le precedenti incertezze, con il presente articolo si evidenzieranno tutti i punti di particolare interesse, che si preannunciano sferzanti per tutti i contribuenti; mah, forse si stava meglio quando si stava peggio!

Iniziamo e tenetevi forte:

Il capo I l’art. 1 decreta la definitiva scomparsa di Equitalia entro luglio 2017. Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, i poteri di questo nuovo Ente sono dirompenti, sono infatti il risultato della sommatoria dei poteri del moribondo agente di riscossione, con quelli propri dell’Agenzia delle Entrate. Significa che il nuovo Ente ha praticamente accesso, ed in tempo reale, a differenza di prima, a tutte le banche dati, di rilevanza economica-patrimoniale di tutti, attualmente esistenti, quindi Inps, e casse di previdenze private, potrà sapere con un click se un contribuente lavora o se pensionato e dove e quindi intimargli direttamente il pignoramento del quinto dello stipendio; Accesso diretto all’Anagrafe Tributaria quindi non ci saranno più errori di notifica al vecchio indirizzo, il nuovo concessionario potrà verificare  su quale conto corrente il contribuente ha liquidità e pignorarlo, compreso il conto titoli gestiti da finanziarie, potrà sapere in tempo reale quali crediti il contribuente vanta e verso chi e pignorarli ecc.

Il nuovo Agente potrà avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio per i contenziosi; notevole cambiamento di rotta rispetto al passato quindi anche sul fronte del contenzioso, attualmente affidato a legali privati pagati con parcelle risicatissime. In sintesi al nuovo agente delle Riscossione nulla può sfuggire a differenza del passato. L’art. 3 del D.L. citato, si intitola infatti Potenziamento della riscossione e parla decisamente chiaro dei nuovi poteri attribuiti al nuovo Ente di Riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione. Accanto ad un sistema fiscale vessatorio si è aggiunta una procedura della riscossione altrettanto tirannica senza aver prima riformato tutto l’impianto tributario italiano; peccato per l’occasione sciupata, ma soprattutto per la superficialità mediatica che ha semplicemente annunciato la cancellazione di Equitalia senza approfondire o per meglio dire, annunciare la nascita della nuova mefistofelica creatura della riscossione.

Anche sul fronte della rottamazione è tutto chiaro. Se il contribuente aderirà alla rottamazione beneficerà dello sconto rappresentato dall’eliminazione delle sole sanzioni, degli interessi di mora, per gli altri componenti della cartella tutto è confermato ovviamente il tributo, l’aggio, gli interessi della dilazione e le spese per la procedura esecutiva. In sintesi lo sconto esattoriale si aggira al 47% circa del totale della cartella originaria.

Analizziamo il dettaglio:

Possono beneficiare della rottamazione tutti i contribuenti che hanno carichi a ruolo, comprese le somme derivanti dagli accertamenti esecutivi, affidati all’agente della riscossione negli anni 2000 e fino al 31/12/2015 e contenenti i tributi erariali comunali e regionali. Praticamente tutto quello che interessa alla gran parte dei contribuenti eccetto, le contravvenzioni per il codice della strada le quali beneficeranno solo dello sconto degli interessi di mora.

Il contribuente interessato deve inviare l’istanza, entro e non oltre il 23 gennaio 2017, la modulistica sarà messa a disposizione sul sito di Equitalia a partire dal 7 novembre.  Nell’istanza il contribuente dovrà indicare le somme e\o i ruoli da rottamare, il numero di rate, il massimo è di quattro rate, nonché il giorno della scadenza di ciascuna di esse. Occorre tener presente che le prime due dovranno essere pari al 33,33% dell’importo della cartella rottamata le altre due del 16%. Non si presenta Isee per gli importi superiori a 60.000,00 né indici di liquidità ed alfa per le società e presone fisiche titolari di reddito d’impresa. Non è automatico quindi la rottamazione, ma è su proposta del contribuente. Una volta ricevuta l’istanza Equitalia dovrà rispondere entro 180 giorni dalla domanda, ma comunque tutta la rateazione dovrà concludersi entro il mese di marzo 2018. Nell’istanza il contribuente dovrà pure rinunciare ad eventuali contenziosi in essere, ed i rateizzi pregressi naturalmente cadranno. Occorre fare attenzione poi alla circostanza che se il contribuente non riuscirà a pagare le rate della rottamazione, non è possibile, almeno per il momento, ritornare indietro cioè non sarà possibile ripresentare una nuova rateazione. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di una rata del piano della rottamazione, il nuovo ente di riscossione attuerà tutti i poteri attribuitegli per recuperare dette somme.

Molti dubbi sono sorti sulla reale convenienza della rottamazione dei ruoli; si ha infatti quasi, l’impressione che il governo voglia incassare nell’immediato somme che probabilmente avrebbe incassato tra qualche anno o non avrebbe incassato affatto, soprattutto per quelli in contenzioso.

Due sono in sintesi le note stonate:

  1. Esiguità del numero di rate. Il numero di massimo di rate è stato stabilito in n° 4; per cui chi possiede un piano di rateazione accordato in 72 o più rate difficilmente potrebbe rinunciarvi presentando l’istanza di rottamazione. Si ricordi che la rottamazione si applica sul residuo a scadere e non sul pregresso che viene automaticamente acquisito e non è rimborsabile l’art.6 comma 8 lettera b) del DL citato è stato chiarissimo nello specificarlo.
  2. Rinuncia al contenzioso in corso. Il contribuente che intende rottamare dovrà rinunciare al giudizio pendente di qualsiasi natura, tributario, previdenziale ed altro, relativo al ruolo da rottamare. Si pensi ad un ricorso tributario presentato avverso una cartella di pagamento con vizio di notifica; il tributo è ormai tecnicamente prescritto\decaduto, per cui non si sa fino a che punto convenga la rottamazione rinunciando contestualmente al ricorso; così come pure per le somme in contenzioso e derivanti da avvisi di accertamento. Non è un caso, l’arco temporale è di ben 15 anni di gestione dei tributi di competenza di Equitalia; la riforma infatti parla di ruoli consegnati dal 2000 al 2015, si ha quasi l’impressione che si voglia rendere esigibili importi che non lo sono più. In ogni caso è opportuno un’attentissima e diligente valutazione dei ruoli da rottamare, perché come dimostrato il processo è pericolosamente irreversibile.
  3. Il consiglio: attenzione alla rottamazione delle cartelle verificare ruolo per ruolo la convenienza.Si ha l’impressione che il governo con questa riforma abbia cercato semplicemente limare il bilancio dello stato con la presunta riscossione di importi ormai privi dei requisiti della liquidità, esigibilità e della certezza. Avrebbe dovuto necessariamente passare prima per una seria riforma del sistema tributario italiano iniziando dall’attenuazione delle sanzioni per chi dichiara imponibili e non paga le relative imposte per mancanza di liquidità.
<a href="https://sopralerighe.it/author/marco-del-giudice/" target="_self">Marco Del Giudice</a>

Marco Del Giudice

Il mio motto: Mai prua al vento. Appassionato di Diritto Tributario ed economia Dottore commercialista e Revisore dei Conti Enti Pubblici e Privati, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Nola Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà Federico II di Napoli tesi di laurea in Diritto Tributario. Svolge la libera professione dal 1995, titolare di Studio Tributario in Castello di Cisterna (Na)

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